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Assegnazione di benefici a sostegno del ruolo di Caregiver familiare.

Benefici a sostegno del ruolo di Caregiver familiare.

Data :

9 agosto 2024

Assegnazione di benefici a sostegno del ruolo di Caregiver familiare.
Municipium

Descrizione

AVVISO PUBBLICO
(APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II
N. 564 DEL 31/07/2024)
PER L’ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2022.
ANNUALITA’ 2022- DGR ABRUZZO N. 307 del 01.06.2023
CUP D99G24000290001

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITA’
Il presente Avviso è finalizzato ad erogare benefici a sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono la persona non autosufficiente nelle attività della vita quotidiana nell’ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.
Per adempiere all’onere della cura, si avvale dei servizi di cura territoriali e del privato; collabora con i servizi sociali e sanitari quale componente della rete assistenziale.
ART. 2 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI
Beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari CONVIVENTI che assistono un congiunto convivente in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art.3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ( pubblicato nella G.U. 30 novembre 2016, n 280).
Il caregiver è individuato secondo il dettato dell’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: “Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado , ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto
bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai fini dell’accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l’assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza e che comunque sia convivente con il disabile.
ART. 3 INTERVENTI FINANZIABILI
Ai fini del sostegno e sollievo del lavoro di cura del caregiver familiare, è finanziabile il seguente intervento:
CONTRIBUTO DI SOLLIEVO finalizzato alla fruizione di prestazioni di tregua dall’assistenza continuativa alla persona con disabilità gravissima, riconducibile agli interventi declinati alla lettera c). comma 1, dell’Art. 2 del Decreto 17 ottobre 2022, “interventi di assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall’assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana, che favoriscano una sostituzione nell’assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità”.
L’effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito accordo di fiducia tra il caregiver familiare ammesso a contributo e l’ECAD di riferimento; l’Accordo di fiducia ha la durata di mesi 6 dalla data di sottoscrizione.
ART. 4 ACCESSO AGLI INTERVENTI E INCOMPATIBILITA’
ISTANZE PER IL CONTRIBUTO DI SOLLIEVO
Può avanzare istanza di Assegno di cura la persona, residente in uno dei Comuni dell’ADS n. 16 Metropolitano (Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano, Spoltore), non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
Non si può erogare più di un contributo di sollievo a favore del medesimo caregiver familiare, né più di un contributo di sollievo per la cura della medesima persona assistita.
L’istanza può essere presentata dal caregiver familiare residente in uno dei Comuni dell’Ads n.16 Metropolitano e anagraficamente convivente con la persona non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé.
Il valore ISEE ordinario del caregiver richiedente, in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, non deve essere superiore a € 36.000,00.
A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito del PAI.
L’entità del beneficio è assegnata in base a quanto stabilito nel successivo articolo 6.
La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.
In nessun caso è previsto l’intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all’atto della richiesta.
Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio: decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.) che comportino il venir meno dell’attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.
NON POSSONO ESSERE BENEFICIARI DEL FONDO IN QUESTIONE I SEGUENTI
SOGGETTI:

i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo erogato direttamente da Regione Abruzzo, se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l’erogazione del presente contributo di sollievo;

i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali), in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l’erogazione del presente contributo di sollievo;

i caregiver familiari di disabili beneficiari di progetti finanziati con il fondo “Dopo di Noi”;

i caregiver di soggetti già assegnatari dell’Assegno di disabilità gravissima o similari contributi economici, per un importo pari o superiore a complessivi € 1.200,00 mensili, se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l’erogazione del presente contributo di sollievo;
Le risorse assegnate al presente intervento sono specificate nel successivo art. 6.
ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando il modello di domanda allegato.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

fotocopia del documento di identità in corso di validità, del caregiver e del familiare assistito;

titoli di soggiorno laddove ricorra il caso;

certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare che versa in stato di disabilità assistito dal caregiver familiare;

certificazione ISEE ordinario del care giver in corso di validità.
Le richieste vanno presentate mediante apposito modello di domanda, approvato con Determina Dirigenziale n. 564/2024 e disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza o sul sito istituzionale dei Comuni dell’ADS n. 16 Metropolitano.
L’istanza deve pervenire entro e non oltre il 31.10.2024 nelle seguenti modalità:

invio PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it;

Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Spoltore, Via G. Di Marzio n. 66 – 65010 Spoltore (PE);

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Spoltore: dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.40 alle ore 13.30 – il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
In caso di invio a mezzo pec inserire all’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA CARE GIVER FAMILIARE – ANNUALITA’ 2022”;
In caso di invio tramite raccomandata scrivere sulla busta la seguente dicitura: “DOMANDA CARE GIVER FAMILIARE – ANNUALITA’ 2022”.
In caso di invio tramite raccomandata, si precisa che non farà fede il timbro postale, bensì il timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo.

6.3.1 – In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, a parità di posizione nelle graduatorie, verrà data priorità a:
-
Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell’altro genitore;
-
Caregiver familiare con ISEE dal valore più basso.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI
Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali del Comune di Spoltore e con la coerente normativa nazionale vigente; esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e socio-educativi, con particolare riferimento all’organizzazione degli interventi di cui al presente avviso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento e del Responsabile esterno indicato, contattando rispettivamente il Responsabile della Protezione dati del Comune, all'indirizzo mail rpd@comune.spoltore.pe.it. Prima di sottoscrivere il modulo di domanda l’utente voglia prendere visione dell'informativa completa sul trattamento che, per quanto concerne il titolare è reperibile sul sito web del Comune di Spoltore, all'indirizzo www.comune.spoltore.pe.it.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paola Serenelli.
Spoltore, 31/07/2024
Il Responsabile Settore II
Dott.ssa Silvia DI GIOSAFFATTE

Municipium

Allegati

9- Avviso Pubblico
10- Modello di domanda

Ultimo aggiornamento: 9 agosto 2024, 11:42

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